FAQ: Trasformazione da vasca in doccia

D?

Che cos'è la trasformazione da vasca in doccia?

R.

Si tratta di un sistema, diffusosi negli ultimi anni, considerato il metodo più pratico, veloce ed economico per eliminare una vasca esistente e posizionare una doccia al suo posto. Il principale vantaggio di questo concetto consiste nella possibilità di eseguire l’intervento completo in una sola giornata.

D?

Ci sono delle agevolazioni per eseguire questi lavori?

R.

La spesa totale è detraibile ai fini IRPEF nella misura del 50% fino al 31/12/2015.

D?

Chi può richiedere la detrazione fiscale IRPEF?

R.

L'ammontare massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione è di 96.000 euro, ripartita in 10 rate annuali, fino al 31 dicembre 2015.
Successivamente, con il ritorno al 36% di detrazione, il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.
Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari dell'immobile interessato, ma tutti coloro che esercitino su di esso un diritto reale di godimento, quindi: proprietari o nudi proprietari; familiari conviventi del proprietario dell'immobile; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise;  imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati; imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Condizione fondamentale, però, è che sia il richiedente a sostenere le spese e  che a lui siano intestati bonifici e fatture.

D?

Cosa devo fare per fruire della detrazione fiscale IRPEF del 50%?

R.

-Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
-Fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute (ricevute dei bonifici di pagamento).
-Domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito).
-Ricevute di pagamento dell’Ici.
-Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.

D?

Sono previsti degli aiuti per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati?

R.

Si, la Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

D?

Chi ha diritto ad usufruire dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

R.

Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:
- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.
Nell'assegnazione dei contributi, la precedenza viene riservata ai disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

D?

Cosa devo fare per usufruire dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche?

R.

Si deve presentare la domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, in carta da bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.
Nel caso la domanda venga presentata entro il 1° di Marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell'anno in corso. Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell'anno successivo al 1° di Marzo e, solo se approvate dal Comune, l'interessato può eseguire l'intervento. Tali domande rientrano però nel fabbisogno dell'anno successivo.
Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare:
-l'istanza contenente la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico nè la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista;
-l'autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, ove risiede il richiedente, le difficoltà di accesso, la conferma che le opere che si intendono eseguire non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo;
-la fotocopia del documento d’identità (fronte e retro) del dichiarante e del beneficiario del contributo, nonché fotocopia del codice fiscale di entrambi;
-l'atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’abitazione in locazione);
-l'atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci);
-il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante la menomazione o limitazione funzionale del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro, ecc.);
-l'autocertificazione in cui specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni;
-la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione. Si deve altresì precisare se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi.
Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire.

D?

A quanto ammonta il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche a cui è possibile accedere?

R.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.
L'entità del contributo è così fissata:
-per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
-per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più; il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
-per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82);
-se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.
L'erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l'esecuzione dell'opera e sulla base delle fatture quietanzate.


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